La delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( di seguito ARERA ) n.40 del 2014 si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito nel rispetto della regola dell'arte (secondo l'art. 6 del D.M. n. 37/08) e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
La delibera 40/2014 ha modificato gli allegati da utilizzare per la richiesta di attivazione delle forniture gas, le procedure da seguire e ha esteso l'obbligo di accertamento anche alle richieste di attivazione di impianti modificati o trasformati:
- Impianti di utenza nuovi: in vigore dal 1° Aprile 2007, procedura modificata a decorrere dal 1° Luglio 2014
- Impianti di utenza modificati o riattivati: in vigore dal 1° Luglio 2014
- Impianti di utenza in esercizio: data che l'Autorità non ha ancora definito
Definizioni
GERGAS è l'impresa distributrice ovvero l’azienda che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas;
Venditore è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;
Impianto di utenza è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione e delle condense.
Impianti non soggetti ad accertamento
Sono esclusi dalle attività di accertamento della sicurezza post-contatore:
- gli impianti o parti d'impianto che utilizzano il gas per uso tecnologico
- gli impianti di utenza non modificati
Impianti soggetti ad accertamento
L'impresa distributrice prima dell'attivazione / riattivazione effettua gli accertamenti ai seguenti impianti:
- Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
- Impianti di utenza trasformati o modificati:
- all'attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati (impianto precedentemente alimentato con altro tipo di gas);
- all'attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell'impresa di distribuzione;
- alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell'impianto;
- alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto;
- alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
Adempimenti per l'accertamento
Il cliente finale richiede l'attivazione o la riattivazione della fornitura di un impianto di utenza esclusivamente al venditore con il quale stipula o ha già in essere il contratto di fornitura di gas.
Il Venditore, in occasione di richieste di attivazione o riattivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi, trasformati o modificati fornisce al cliente finale i seguenti documenti:
- l'allegato G/40, informazioni sulla procedura di attivazione o riattivazione della fornitura;
- l'allegato F/40 per i soli casi di richiesta di preventivo;
- l'allegato H/40, compilato nella sezione di competenza dal venditore, e da compilarsi a cura dal Cliente;
- l'allegato I/40, compilato nella sezione di competenza dal venditore e da compilarsi a cura della Ditta incaricata della messa in servizio dell'impianto di utenza.
In aggiunta alla documentazione di cui sopra, a seconda delle tipologie di impianto e di intervento effettuato dall’installatore sull’impianto interno del gas, è necessario ai fini dell'accertamento, presentare i documenti previsti sull’Allegato I/40.
Copertura dei costi per le attività di accertamento
Come previsto dalla Delibera 40/14 (art. 8.1) per le attività di accertamento è previsto l'addebito al netto delle imposte di un importo pari a:
- € 47 per impianti di potenza termica complessiva fino a 35 kW
- € 60 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 35 kW e minore o uguale a 350 kW
- € 70 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 350 kW.
Accertamenti sicurezza post contatore
Updated on 2023-10-04T09:18:27+02:00, by averlinghieri.