Di seguito viene illustrata la procedura di accertamento e attivazione/riattivazione della fornitura per impianto di utenza a gas.

Si specifica che tale procedura riguarda i seguenti casi:

  • impianti di utenza nuovi: si intende l’impianto di utenza di nuova installazione, ovvero che non è mai stato precedentemente alimentato dalla rete gas del distributore, indipendentemente dall’anno in cui l’impianto è stato realizzato;
  • impianti di utenza modificati: si intende l’impianto di utenza che ha subito un ampliamento o una manutenzione straordinaria;
  • impianti di utenza trasformati: si intende l’impianto di utenza precedentemente alimentato da altro tipo di gas (nello specifico il GPL).

Il riferimento normativo che regola queste attività è rappresentato dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 40 del 6 febbraio 2014, integrata dai successivi provvedimenti (261/2014/R/gas), che ha aggiornato procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza gas contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. Tali norme, nella versione più aggiornata ed attualmente in uso, sono entrate in vigore con le richieste di attivazione o riattivazioni presentate a partire dal 1° luglio 2014.

Testo provvedimento ARERA

Secondo l’attuale regolazione “il contatore del gas non può essere messo in servizio senza il parere favorevole sulla documentazione tecnica; tale valutazione è di competenza del distributore locale, nel nostro caso GERGAS SPA, che ha il compito di verificare che l’impianto sia stato eseguito a regola d’arte ed in conformità alle norme tecniche vigenti in materia.”

Il cliente finale dovrà richiedere l’attivazione della fornitura dell’impianto al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per tale impianto. Il cliente finale dovrà richiedere la riattivazione della fornitura dell’impianto esclusivamente al venditore di gas con il quale ha in essere il contratto per tale impianto.

Il venditore dovrà obbligatoriamente fornire al cliente finale tutti i seguenti moduli della delibera ARERA n. 40/2014:

  • Allegato H/40 “Conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas”;
  • Allegato I/40 “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”;
  • Allegato G/40 “Informativa definita da ARERA sulla procedura di accertamento e di attivazione fornitura”.

Ai sensi dal D.M. 37/08, art.8 comma 3, il Cliente (intestatario della fornitura), entro 30 giorni dalla data di attivazione di una nuova fornitura gas è tenuto a trasmettere al Distributore copia della “Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola dell’arte” resa dall’Impresa Installatrice ai sensi dell’art.7, comma 1 e secondo l’allegato I del medesimo decreto, esclusi i relativi Allegati Tecnici Obbligatori, ma corredata di visura o certificato camerale (CCIAA) in corso di validità.

Si precisa che la Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata da una ditta installatrice abilitata, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto; pertanto la dichiarazione dovrà riportare una data successiva all’attivazione della fornitura.

Si fa presente che in caso di mancata ricezione della Dichiarazione di Conformità, il comma 5 del citato art. 8 D.M. 37/08, prevede che la società di Distribuzione provveda alla sospensione dell’erogazione della fornitura gas, in attesa che venga adempiuto a quanto previsto.

Di seguito si riportano alcune domande atte ad illustrare l’iter previsto.

La “Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola dell’arte” può essere presentata contestualmente agli Allegati obbligatori ai fini dell’Accertamento o comunque prima della posa del contatore?

No, la Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata da una ditta installatrice abilitata, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto; pertanto la dichiarazione dovrà riportare una data successiva all’attivazione della fornitura.


Chi ha l’onere di presentare la ” Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola dell’arte”?

Ai sensi dal D.M. 37/08, art.8 comma 3 è il Committente inteso come intestatario della Fornitura di gas metano che ha l’onere di presentare la Dichiarazione di “Conformità dell’impianto alla regola dell’arte


Quando è necessario l’accertamento dell’impianto per l’attivazione del gas come previsto dalla delibera 40?

Il regolamento della delibera 40 viene applicato alle utenze che impiegano il gas per riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e condizionamento. Gli impianti per uso tecnologico (ad esempio macchinari industriali alimentati a gas) sono esclusi da queste disposizioni. Questa procedura non è sempre necessaria per attivare il gas, ma è prevista solo in specifiche situazioni. I casi in cui il distributore richiede l’accertamento sulla sicurezza dell’impianto sono due:

  • Caso 1. Prima attivazione del gas – Si tratta di un impianto di utenza nuovo: il contatore viene installato e attivato per la prima volta;
  • Caso 2. Attivazione del gas in seguito a una modifica dell’impianto – Una riattivazione del contatore dopo un distacco, quando l’impianto interno ha subito delle modifiche come lo spostamento del contatore o di un apparecchio utilizzatore, richieste dal cliente finale. In particolare i casi sono i seguenti:
    1. riattivazione dopo sospensione per spostamento del contatore,
    2. riattivazione dopo sospensione per cambio di contatore per variazione della portata termica complessiva,
    3. riattivazione dopo sospensione per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto,
    4. riattivazione di impianti precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.

Da dove iniziare?

Il primo passo per ogni cliente deve essere quello di stipulare un contratto di fornitura gas metano con una società di vendita e richiedere alla stessa di aprire una pratica di delibera 40 per la posa di un nuovo contatore. Tutta la pratica deve essere legata al punto di riconsegna (CODICE PDR)  per cui si vuole attivare la fornitura stessa.

Da quel momento la società di vendita incaricata diventerà il referente del cliente e il tramite per comunicare con Gergas SpA per ogni questione inerente la fornitura gas metano.

La società di vendita fornirà al cliente i moduli previsti dalla delibera 40 che il cliente e l’installatore da lui incaricato dovranno compilare correttamente nella loro interezza per giungere alla posa del nuovo contatore.


Quali sono gli allegati e i moduli obbligatori da inviare per l’accertamento richiesto dalla delibera 40?

Le istruzioni della procedura da eseguire vengono descritte nell’allegato F/40 .

I moduli da trasmettere a Gergas SpA sono due:

Allegato H/40 , “Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas” – da compilare sia dalla società di vendita che dal cliente finale.

Allegato I/40,  “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto” – da compilare sia dalla società di vendita che dall’installatore che mette in servizio l’impianto. Deve essere inviato completo con tutti i documenti richiesti nello stesso e di seguito  elencati:

  • progetto dell’impianto gas, se necessario (per impianti con portata termica > 50 KW), da redigere da parte del tecnico progettista,
  • la relazione con tipologie dei materiali utilizzati e schema dell’impianto,
  • attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati,
  • copia del certificato di riconoscimento o visura camerale con i requisiti tecnico-professionali,
  • per impianti esistenti, o porzioni di questi, l’installatore che mette in servizio l’impianto dovrà produrre anche l RTC (rapporto tecnico di compatibilità),
  • per impianti con portata termica >116KW ma <350KW deve essere prodotto anche il documento DP  (dichiarazione del Progettista) da parte del tecnico progettista. Per impianti con portata termica >350 KW occorre il rilascio del parere favorevole da parte dell’ufficio prevenzione dei VVFF (Vigili del Fuoco).

Colui che ha realizzato l’impianto deve attestare che questo sia stato eseguito correttamente e a regola d’arte secondo la normativa di riferimento. Il tecnico abilitato dovrà inoltre effettuare la prova di tenuta per verificare che non ci siano perdite di gas nel circuito. Il tecnico in genere è la persona che ha eseguito l’impianto, tuttavia può essere anche un altro soggetto abilitato.


A chi va mandata la documentazione, con quali modalità e in quale formato?

La documentazione deve essere compilata completamente e correttamente in ogni sua parte e firmata e deve pervenire a Gergas Spa entro 120 giorni solari dalla attivazione della richiesta. Scaduto questo termine il cliente dovrà fare una nuova richiesta per l’attivazione tramite la società di vendita.

Quando la documentazione è stata compilata il cliente può:

  1. consegnarla alla sua società di vendita che si occuperà di trasmetterla a Gergas Spa;
  2. inviarla direttamente a Gergas Spa in uno dei seguenti modi (previa apertura della richiesta da parte della società di vendita sul portale Gergas ):
    1. tramite posta elettronica a delibera40@gergas.it ,
    2. tramite fax al 0564-457282,
    3. tramite posta ordinaria o raccomandata all' indirizzo Gergas Spa Via Smeraldo, 20 58100 Grosseto .

Ho inviato la documentazione e adesso?

Una volta che la documentazione arriva in possesso di Gergas SpA viene visionata dai nostri tecnici per controllare che risponda alle indicazioni di legge e le possibilità sono:

A) La documentazione viene giudicata insufficiente per avviare la lavorazione della pratica perchè mancano o sono errati alcuni dati minimi necessari e imprescindibili (nome e cognome cliente, numero di pdr mancante o errato, indirizzo diverso da quello indicato, portata termica non congrua al calibro del contatore richiesto ecc…). In questo caso Gergas SpA invierà una comunicazione, tramite posta elettronica, fax o posta ordinaria,  al cliente, al suo installatore e alla società di vendita con le motivazioni del mancato avvio di lavorazione della pratica. Sarà poi cura della società di vendita avvisare il cliente.

B) La documentazione è completa e conforme. In questo caso la società di vendita (o Gergas SpA stessa) contatterà il cliente per fissare l’appuntamento per la posa del contatore.

C) La documentazione è corretta ma incompleta o alcune parti non sono chiare. In questo caso Gergas SpA invierà una comunicazione, tramite posta elettronica, fax o posta ordinaria,  al cliente, al suo installatore e alla società di vendita. In questa comunicazione Gergas SpArichiede un’INTEGRAZIONE a quanto precedentemente inviato. Tale documentazione può essere inviata seguendo i metodi illustrati sopra (FAQ precedente, lettera B) punti 1, 2, 3) entro 30 giorni lavorativi pena l’annullamento della richiesta e la necessità di aprirne una nuova.

D) La documentazione non è conforme. In questo caso Gergas SpA invierà una comunicazione, tramite posta elettronica, fax o posta ordinaria, al cliente, al suo installatore e alla sua società di vendita nella quale specifica i motivi per i quali la pratica è stata chiusa con esito negativo. In questo caso il cliente, prima di inviare nuovamente la documentazione completa e corretta si dovrà assicurare che la sua società di vendita abbia aperto una nuova pratica di delibera 40 per la posa del contatore.


Quali sono i tempi ?

Dal momento del ricevimento della documentazione Gergas SpA attiverà la fornitura nei tempi previsti dall’appalto, in mancanza di questo si fa riferimento alla delibera dei ARERA (10 giorni lavorativi) nel caso in cui la documentazione sia completa e conforme.

In tutti gli altri casi, dal momento in cui Gergas SpA comunica l’impossibilità di procedere alla lavorazione della pratica (paragrafo 5 punto A) o richiede un’integrazione (FAQ precedente, lettera C) la pratica risulta sospesa e lo scorrere del tempo per l’attivazione si arresta, fino all’arrivo della nuova documentazione.

Il giorno in cui i tecnici di Gergas SpA andranno a posare il contatore dovrà essere presente il titolare della fornitura. In caso di sua impossibilità a presenziare, egli dovrà lasciare alla persona presente in sua vece una delega e una copia del suo documento di identità.


Quali sono i costi ?

PER L’ATTIVAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA 40/14, sono previsti gli oneri relativi alla procedura di accertamento della documentazione tecnica. Questa spesa dipende dalla potenza termica dell’impianto e viene addebitata sia se l’accertamento ha esito positivo sia che lo stesso venga respinto dal distributore.

47,00 € per portata termica minore o uguale a 35 KW

60,00 € per portata termica complessiva tra 35 kW e 350 kW

70,00 € per portata termica complessiva maggiore di 350 kW

Questi costi sono riportati nella delibera 40/14 dell’ARERA allegato F40 e sul listino prezzi .


Documenti correlati

Linee guida 11
Allegato F/40
Allegato H/40
Modello I DM37/2008
Allegato I/40
Allegati tecnici obbligatori
RTC – Rapporto Tecnico Compatibilità
Dichiarazione progettista antincendio

 

Accertamenti sicurezza post contatore

Updated on 2024-09-18T15:48:34+02:00, by averlinghieri.